Art. 11.
(Norme statutarie).

      1. La SIAE provvede, entro tre mesi dalla costituzione dei suoi organi, all'adeguamento del proprio statuto in conformità alle disposizioni della presente legge e in particolare ai seguenti princìpi:

          a) eliminazione delle forme di differenziazione della rappresentanza e del ruolo riconosciuto agli iscritti e ai soci, prevedendo e disciplinando un'unica modalità di adesione alla Società;

          b) garanzia di una equa rappresentanza delle diverse categorie di titolari del diritto d'autore e delle diverse espressioni artistiche negli organi della Società e nell'ambito delle sue iniziative promozionali;

          c) accorpamento dei settori artistici rappresentati dalle rispettive sezioni, prevedendo in particolare l'unificazione delle attività legate alla rappresentazione teatrale, quali la lirica, i balletti, le opere drammatiche, le operette e le riviste;

          d) sviluppo, anche attraverso la previsione di una apposita articolazione interna, dello studio, della ricerca e della predisposizione di servizi legati all'evoluzione tecnologica;

          e) definizione di un modello organizzativo della struttura gestionale che garantisca una chiara distinzione delle competenze direttive e di indirizzo da quelle esecutive, prevedendo forme di responsabilizzazione dei livelli direttivi relativamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati e che, comunque, consenta una immediata identificazione dei responsabili delle varie fasi del procedimento amministrativo;

 

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          f) disciplina della gestione contabile, prevedendo la separazione dei proventi riconducibili ai servizi gestiti in forza di obbligo di legge da quelli attivati autonomamente;

          g) previsione di una costante valorizzazione e riqualificazione del personale anche in funzione dell'evoluzione tecnologica nella diffusione e nella fruizione delle opere tutelate dal diritto d'autore;

          h) disciplina delle consultazioni elettorali in maniera da garantire la completa e corretta informazione degli aventi diritto, il libero confronto tra le eventuali liste concorrenti, la massima partecipazione degli aventi diritto anche attraverso la costituzione di seggi a livello almeno regionale, e prevedendo altresì per le commissioni di sezione il riconoscimento del diritto di voto, attraverso l'attribuzione a ogni iscritto di voti plurimi sulla base di scaglioni progressivi definiti, in ragione delle somme riscosse in periodi di tempo prestabiliti, da ciascuna commissione di sezione;

          i) previsione delle cause di decadenza dei membri elettivi degli organi collegiali, in caso di reiterate assenze, non giustificate, dalle sedute dell'organo collegiale del quale fanno parte.